Art. 14.
(Coordinamento con la programmazione economica e con la pianificazione delle infrastrutture della mobilità).

      1. Il Governo predispone, con cadenza annuale, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Documento nazionale di programmazione del territorio.
      2. Il Documento nazionale di programmazione del territorio, avente carattere programmatico e operativo, da redigere tenuto conto delle linee fondamentali di assetto del territorio nazionale di cui all'articolo 11, è finalizzato alla pianificazione, alla programmazione e all'attuazione in modo coordinato, integrato e sinergico degli interventi di infrastrutturazione del territorio, in relazione all'allocazione e alle priorità di investimento economico, in coerenza con il Documento di programmazione economica-finanziaria.

 

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Il Documento nazionale di programmazione del territorio contiene, altresì, la verifica dei risultati conseguiti dalle politiche e dai programmi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e della coerenza programmatica per la migliore articolazione territoriale degli interventi relativi alle reti infrastrutturali e alle opere di competenza statale, al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree marginali del Paese nonché alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.
      3. Le regioni, in coerenza con gli indirizzi del Documento nazionale di programmazione del territorio, predispongono i propri documenti di programmazione e concorrono alle scelte localizzative e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle comunità regionali.
      4. Le regioni determinano le modalità di interrelazione tra la pianificazione territoriale e urbanistica e la pianificazione e la programmazione della mobilità locale e di area vasta, al fine di individuare gli elementi di funzionalità indispensabili del sistema della mobilità in relazione alle previsioni di localizzazione di nuove funzioni o di interventi di rigenerazione dei tessuti urbani. Gli strumenti di governo del territorio prevedono l'obbligo di realizzare preventivamente le dotazioni necessarie e le funzioni gestionali del trasporto pubblico locale, determinando i relativi costi in relazione alle potenzialità di sviluppo previste e alla conseguente domanda di mobilità.